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Consiglio dei Sanitari

Il Consiglio dei Sanitari è costituito con provvedimento del Direttore Generale ed è l’organismo di rappresentanza elettiva della componente sanitaria aziendale con funzioni di consulenza tecnico–sanitaria
Fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico–sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti; si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Le modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono previste da un apposito regolamento, secondo quanto previsto dal DCA UO00259 del 6 agosto 2014.

Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario dell’Azienda. La rappresentanza è assicurata dalle seguenti figure professionali:

  • 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento di Prevenzione
  • 1 dirigente medico veterinario
  • 1 medico specialista ambulatoriale
  • 1 medico di medicina generale
  • 1 medico pediatra di libera scelta
  • 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura professionale operante nelle Aziende unità sanitaria locale
  • 1 operatore dell'area infermieristica
  • 2 operatori dell'area tecnico–sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.

I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti per ogni singola Azienda Sanitaria Locale dai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale di appartenenza.
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei Sanitari i dipendenti del SSN con almeno 3 anni di anzianità.
Partecipano all’elezione del Consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico-sanitario.
Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell’azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.

Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, disciplina:

  • le modalità per lo svolgimento delle elezioni
  • la commissione elettorale ed il seggio elettorale 
  • l’elezione dei componenti 
  • la durata.

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023