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Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza delle Strutture Sanitarie

Il SSN per mezzo delle ASL vigila sul corretto svolgimento delle attività sanitarie e sulle condizioni di igiene e sicurezza della strutture destinate allo svolgimento delle stesse, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni.

L’esercizio autonomo di una professione sanitaria (medico, odontoiatra, biologo, infermiere, terapista riabilitazione ecc.) in uno studio professionale è disciplinato da leggi statali e regolamenti emanati dagli organismi professionali riconosciuti dallo Stato e subordinato al possesso di determinati requisiti quali:

  • maggiore età
  • godimento dei diritti civili
  • diploma di laurea
  • abilitazione professionale
  • iscrizione al relativo albo professionale (ove previsto)

In merito allo studio professionale, l’attuale ordinamento distingue:

  • Studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione (DGR 447/2015 — Allegato 1 — Allegato 2)
  • Studi di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione (DGR 368/2009)
  • Studi medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione (DGR 447/2015 — Allegato 1 — Allegato 2)

Differentemente dallo studio professionale, le istituzioni sanitarie pubbliche e private, invece, necessitano una specifica autorizzazione sanitaria ai sensi del D.lgs 502/92 e s.m.i. e LR 4/2003 e s.m.e.i..

In merito alle istituzioni sanitarie, l’ordinamento individua le seguenti tipologie strutturali:

  • Strutture che erogano prestazioni in assistenza specialistica ambulatoriale
  • Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti
  •  Strutture che erogano prestazioni di ricovero (non ospedaliero) a ciclo continuo o diurno

Nell’ambito poi delle strutture che svolgono attività in regime ambulatoriale sono individuate le seguenti tipologie:

  • Assistenza specialistica ambulatoriale
  • Servizi di medicina di laboratorio
  • Attività di diagnostica per immagini
  • Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale
  • Centri ambulatoriali di riabilitazione
  • Centri di salute mentale
  • Consultori familiari
  • Presidi di chirurgia ambulatoriale

COME SI RICHIEDE
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La verifica sulle attività sanitarie e sulle condizioni di igiene e sicurezza della strutture destinate allo svolgimento delle medesime viene effettuata su richiesta dell’utenza, previo pagamento della prestazione secondo Tariffario Regionale.

Ciascun medico (studio singolo) o più medici (studio associato o polimedico) che intende/intendono aprire uno studio non soggetto* ovvero una struttura soggetta** ad autorizzazione all’esercizio, deve/devono inoltrare apposita comunicazione preliminare al SISP del Distretto ASL territorialmente competente, allegando specifico modulo di richiesta verifica e la documentazione sotto indicata.

*Ai sensi della DGR 447/2015 sono studi non soggetti ad autorizzazione all’esercizio:

  • studi professionale (singoli o associati), non soggetti al regime di autorizzazione
  • ambulatori e poliambulatori, soggetti al regime dell'autorizzazione
  • altre tipologie di studi non soggetti ad autorizzazione all'esercizio

**Sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio:

  • strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative
  • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie
  • strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale
  • stabilimenti termali
  • attività di assistenza domiciliare
  • studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente
  • strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ( DGR 447/2015)

  1. Planimetria generale dell’immobile in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risultano:
    • l'intestazione
    • le destinazioni d'uso di ciascun locale
    • le altezze di ciascun locale
    • la sezione
    • le superfici di ciascun locale
    • il rapporto con le superfici finestrate (o, in alternativa, l'idoneo sistema di ricambio d'aria ivi presente)
  2. Copia del titolo di possesso dell’immobile registrato (contratto di locazione, comodato d’uso, altro diritto reale di godimento), ovvero, copia del contratto di locazione del locale in uso o copia del contratto di sub locazione del locale in uso
  3. Copia del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali a nome del soggetto che effettua la comunicazione ove richiesto dalla tipologia di attività svolta
  4. Elenco delle apparecchiature utilizzate da ogni singolo professionista
  5. Copia delle analoghe comunicazioni effettuate dagli altri professionisti eventualmente operanti all’interno dell’unità immobiliare
  6. Autodichiarazione che l’unità immobiliare sede dell’attività sanitaria risponde a tutti i requisiti urbanistici previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia

N.B. Ogni singolo Medico deve avere una stanza ad uso esclusivo. Non è ammessa rotazione di Medici nella stessa stanza.

La comunicazione di inizio attività comporta la contestuale apertura dello studio, singolo o associato, alla data di invio o presentazione della stessa.

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI E STRUTTURE SANITARIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

  • I soggetti, pubblici o privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a inoltrare al Municipio competente per per territorio la relativa richiesta di autorizzazione. 

    La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici previsti.
  • I soggetti, pubblici o privati, che intendono esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie inoltrano alla Regione la relativa richiesta di autorizzazione con le modalità previste dal regolamento 2/2010.
  • I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture ai sensi dell'articolo 6 inoltrano la richiesta di autorizzazione all’esercizio a seguito dell’ultimazione dei lavori e comunque prima dell'utilizzo delle strutture stesse le istanze di autorizzazione alla realizzazione devono essere inviate alla Regione Lazio secondo le modalità indicate nella LR 4/2003 e RR 2/2010.

DOVE
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Viterbo (Cittadella della Salute) via E. Fermi, 15
PIANO 6, stanza 647
e-mail: roberta.fornasiero@asl.vt.it
Tel. 0761/236700
Fax. 0761/236732

CONTATTI
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Segreteria Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)
Dott.ssa Roberta Fornasiero
e-mail: roberta.fornasiero@asl.vt.it
Tel. 0761/236700

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023