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Porto d'armi

Nell’ambito delle proprie attività, al Servizio di Medicina Legale compete l’accertamento dell’idoneità fisica ai fini del rilascio/rinnovo della licenza per la detenzione e/o l’uso di armi da fuoco.
Il rilascio ed il rinnovo del porto d’armi è normato dal Decreto Legislativo del 28/04/1998 (GU Serie Generale del 22-06-1998).
Per il porto d’armi, il decreto prevede determinati requisiti:

  • visivi
  • uditivi
  • di adeguatezza di funzionalità degli arti superiori
  • di assenza di specifiche alterazioni neurologiche
  • di assenza di disturbi mentali e di personalità e di dipendenza da sostanze stupefacenti o abuso di sostanze alcoliche.
    Lo stesso decreto prevede un modello di certificazione anamnestica da compilarsi a cura del MMG e destinato al Servizio di Medicina Legale che è deputato al rilascio del Certificato di idoneità al porto d’armi.

 

Le persone riconosciute non idonee ai fini del rilascio/rinnovo della licenza per il porto d’armi, potranno presentare domanda di ricorso al Collegio Medico Legale per il porto d’armi.

Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2023