Si riportano di seguito i requisiti stabiliti dal Regolamento CE 183/2005 che gli operatori del settore mangimi devono rispettare per richiedere la registrazione o il riconoscimento.
Ex Reg. CE 183/2005, gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione) che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente a quanto previsto da:
Ex Reg. CE 183/2005, gli operatori del settore dei mangimi, che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria, devono attuare, gestire e mantenere una tra:
Gli operatori del settore dei mangimi non possono operare senza:
REGISTRAZIONE OPERATORI DEL SETTORE MANGIMI
Ex. art. 9 del Regolamento CE 183/2005 sono soggetti a registrazione:
RICONOSCIMENTO OPERATORI DEL SETTORE MANGIMI
Ex art. 10 del Reg. CE 183/2005, è soggetto a riconoscimento chi espleta una delle seguenti attività:
fabbricazione e/o commercializzazione di additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003* o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE** e di cui al capo 1 dell’allegato IV del presente regolamento.
*Additivi autorizzati ai sensi del Reg. CE 1831/2003
*Prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE:
Fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV* del presente regolamento;
*Additivi autorizzati ai sensi del capo 2, allegato IV del Reg. CE 183/2005 - Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:
Fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi per mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento di cui trattasi.
*Additivi autorizzati ai sensi del capo 3, allegato IV del Reg. CE 183/2005 - Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:
RICHIESTA RICONOSCIMENTO
L’operatore del settore mangimi che voglia ottenere il riconoscimento deve presentare istanza di riconoscimento mediante apposita modulistica (istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento 183-2005, artt. 2 e 10) alla U.O.C.
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della Asl dove ha sede l’attività.
Successivamente, il personale veterinario della ASL verifica i requisiti e, provvederà a ottenere contestualmente:
Le imprese che effettuano esclusivamente l’attività di intermediari, ma che non detengono i prodotti nei loro locali, e chiedono di essere riconosciuti ai sensi del presente regolamento, non sono soggette ad ispezione in loco da parte dell’Autorità competente.
Tali imprese, unitamente all’istanza di riconoscimento, devono allegare un’autocertificazione con cui dichiarano di non detenere la merce presso la sede dove intendono svolgere l’attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento (Dichiarazione regolamento 183/2005, articolo 17, autocertificazione).
RICHIESTA REGISTRAZIONE
Per tutti i restanti operatori del settore dei mangimi attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, è sufficiente una registrazione (Istanza di registrazione ai sensi del regolamento 183-2005, articoli 2, 9 e 18).
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