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Regolamento CE 183/2005

Si riportano di seguito i requisiti stabiliti dal Regolamento CE 183/2005 che gli operatori del settore mangimi devono rispettare per richiedere la registrazione o il riconoscimento.

OPERATORI DEL SETTORE MANGIMI CHE SI OCCUPANO DI PRODUZIONE PRIMARIA (PRODUZIONE TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE)
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Ex Reg. CE 183/2005, gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione) che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente a quanto previsto da:

  • normativa comunitaria
  • legislazione nazionale
  • dettami della corretta prassi igienica.

OPERATORI DEL SETTORE MANGIMI CHE NON SI OCCUPANO DI PRODUZIONE PRIMARIA
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Ex Reg. CE 183/2005, gli operatori del settore dei mangimi, che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria, devono attuare, gestire e mantenere una tra:

  • procedura scritta permanente
  • procedure basate sull’analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP).

OBBLIGHI OPERATORI DEL SETTORE MANGIMI
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Gli operatori del settore dei mangimi non possono operare senza:

  • la registrazione di cui all’articolo 9
  • il riconoscimento prescritto a norma dell’articolo 10.

REGISTRAZIONE OPERATORI DEL SETTORE MANGIMI
Ex. art. 9 del Regolamento CE 183/2005 sono soggetti a registrazione:

  • gli operatori del settore dei mangimi effettuano operazioni a livello di produzione primaria (attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi)
  • coloro che effettuano operazioni diverse dall’art.5, comma 1, ma utilizzano additivi diversi da quelli elencati nell’art. 5, co.2 dell’allegato IV del Reg. 183/2005
  • gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali.

RICONOSCIMENTO OPERATORI DEL SETTORE MANGIMI
Ex art. 10 del Reg. CE 183/2005, è soggetto a riconoscimento chi espleta una delle seguenti attività:
fabbricazione e/o commercializzazione di additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003* o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE** e di cui al capo 1 dell’allegato IV del presente regolamento.

*Additivi autorizzati ai sensi del Reg. CE 1831/2003

  • additivi nutrizionali: tutti gli additivi del gruppo
  • additivi zootecnici: tutti gli additivi del gruppo
  • additivi tecnologici: "antiossidanti") soltanto quelli con un contenuto massimo fissato
  • additivi organolettici: "coloranti" carotenoidi e xantofille.*

*Prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE:

  • proteine ricavate da microrganismi appartenenti al gruppo dei batteri, dei lieviti, delle alghe, dei funghi inferiori: tutti i prodotti del gruppo (a eccezione del sottogruppo 1.2.1: lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale — ottenuti da microrganismi e da substrati elencati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis — le cui cellule sono state uccise)
  • prodotti collaterali risultanti dalla produzione di aminoacidi mediante fermentazione: tutti i prodotti del gruppo

Fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV* del presente regolamento;

*Additivi autorizzati ai sensi del capo 2, allegato IV del Reg. CE 183/2005 - Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

  • additivi zootecnici: "altri additivi zootecnici"
  • coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi
  • stimolatori della crescita: tutti gli additivi
  • additivi nutrizionali: vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente bene definite: A e D;- "composti di oligoelementi": Cu e Se

Fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi per mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento di cui trattasi.

*Additivi autorizzati ai sensi del capo 3, allegato IV del Reg. CE 183/2005 - Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

  • additivi zootecnici: "altri additivi zootenici"
  • coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi
  • stimolatori della crescita: tutti gli additivi.

COME SI RICHIEDE
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RICHIESTA RICONOSCIMENTO
L’operatore del settore mangimi che voglia ottenere il riconoscimento deve presentare istanza di riconoscimento mediante apposita modulistica (istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento 183-2005, artt. 2 e 10) alla U.O.C.

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della Asl dove ha sede l’attività.

Successivamente, il personale veterinario della ASL verifica i requisiti e, provvederà a ottenere contestualmente:

  • numero di riconoscimento dalla Regione
  • espletamento della pratica autorizzativa dell’attività. N.B.: Si precisa che l’istanza di riconoscimento ai sensi dell’articolo 10, lettera a) fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il Reg. CE 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del Reg. CE 183/2005 deve essere inviata al Ministero della Salute.


Le imprese che effettuano esclusivamente l’attività di intermediari, ma che non detengono i prodotti nei loro locali, e chiedono di essere riconosciuti ai sensi del presente regolamento, non sono soggette ad ispezione in loco da parte dell’Autorità competente.

Tali imprese, unitamente all’istanza di riconoscimento, devono allegare un’autocertificazione con cui dichiarano di non detenere la merce presso la sede dove intendono svolgere l’attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento (Dichiarazione regolamento 183/2005, articolo 17, autocertificazione).

RICHIESTA REGISTRAZIONE
Per tutti i restanti operatori del settore dei mangimi attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, è sufficiente una registrazione (Istanza di registrazione ai sensi del regolamento 183-2005, articoli 2, 9 e 18).

Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2023